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La richiesta di risarcimento del danno (asseritamente) subìto dai consumatori per pubblicità illegale di prodotti da fumo durante le trasmissioni sportive va proposta dinanzi al giudice civile e non dinanzi a quello amministrativo

TAR Roma 9962 2014

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III ter 24 settembre 2014, n. 9962 – Daniele, pres.; Scala, est. – Codacons – Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi (avv. ti Rienzi, Lioi, Marconi, Mirenghi, Ramadori e Caracuzzo) c. Rai Radio Televisione italiana S.p.A. (avv. Pace), Soc. Telepiù S.r.l. (avv. ti Alessio, Di Gravio e Granzotto), Soc. Philip Morris Corporate Service Inc. (avv.ti Lanero e Vecchi) – Posto che ai sensi degli artt. 33 e 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale di cui alla sentenza n. 292 del 2000 della Corte costituzionale, non sussiste la cognizione del giudice amministrativo nelle controversie in cui sia coinvolto il gestore di un servizio pubblico, qualora non vengano in discussione aspetti implicanti l’esercizio di potestà pubbliche, ma meri comportamenti rispetto a cui la posizione soggettiva del soggetto che si ritiene leso ha natura e consistenza di diritto soggettivo, va esclusa la giurisdizione del G.A. a conoscere la domanda risarcitoria proposta da una associazione di consumatori (nella specie il Codacons) nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI) e volta ad ottenere il ristoro dei danni derivanti da pretesi atti illeciti posti in essere dalla predetta concessionaria in occasione della trasmissione di programmi sportivi mediante la loro successiva diffusione presso il pubblico e gli utenti di pubblicità di prodotti da fumo, al fine dell’acquisizione di un maggiore introito pubblicitario, non costituendo un intervento comunque ricollegabile all’esercizio di poteri autoritativi.

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