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Per una lettura e ricostruzione (a fini penali) di una vicenda già valutata dal giudice amministrativo

Nella valutazione della fondatezza giuridica di eventuali censure (rilevanti penalmente) formulate, ad esempio, da una ditta concorrente in una gara indetta da un ente locale, relativamente alla costituzione e alle attività svolte dalla commissione di gara, diventa interessante (e costituisce per noi occasione di riflessione) porsi nella posizione del giudice amministrativo (che, magari, nel frattempo ha sentenziato, a seguito di ricorso presentato dalla medesima ditta) dove incontriamo questioni riconducibili alla nota «discrezionalità amministrativa» (nella specie della «discrezionalità tecnica») della commissione di gara, cosiccome di eventuali altri organi/enti amministrativi, ove coinvolti, se non protagonisti della vicenda. Ricordiamo (a noi stessi) come in sede penale il controllo sull’attività discrezionale svolta viene effettuato ex post.

E, in quest’ultimo controllo, rilevano non solo gli atti illeciti e/o illegittimi, ma pure quelli formalmente regolari, che però prescindono dall’osservanza dei cosiddetti «doveri istituzionali» cui sono tenuti i pubblici funzionari, oltre che gli amministratori pubblici

1 . Rimane fermo, in questa lettura e ricostruzione, il divieto per il giudice penale di non ampliare surrettiziamente le condotte punibili, ovvero di non violare i princìpi della tassatività e della determinatezza della fattispecie penale.

Alberto Pierobon

Alberto Pierobon