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D.lgs. n. 116/2020. Si restringe l’ambito del deposito temporaneo di rifiuti. Il pastrocchio italiano del «deposito preliminare alla raccolta» e di una nota che c’è e non c’è

Come è noto, recentemente, dando attuazione alla legge di delegazione europea n. 117 del 2019, il Governo ha emanato alcuni decreti legislativi per adeguare la nostra normativa alle nuove direttive comunitarie in tema di rifiuti. Sono stati, quindi, apportati, con il d.lgs. n. 116/2020, diversi cambiamenti alla parte IV del d.lgs. n. 152/06; alcuni consistenti ed altri di minima entità.

In questo contesto, se esaminiamo l’istituto del deposito temporaneo di rifiuti, è facile verificare che, in sostanza, esso non risulta affatto interessato dalle nuove disposizioni comunitarie; né risulta oggetto di delega diretta da parte della legge n. 117, la quale si limita genericamente a disporre di «riformare il sistema delle definizioni (…) di cui agli artt. 183 (…) in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, numero 3 della direttiva (UE) 2018/851» [art. 15, lett. c)].

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Gianfranco Amendola