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Abbandono di rifiuti diventa reato: ma siamo certi che sia un bene?

Come è noto, recentemente l’art. 6 ter del d.l. n. 105/2023 convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 137, ha modificato l’art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152/06 (TUA) sostituendo, per l’abbandono di rifiuti nell’ambiente (art. 192 TUA), la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro con l’ammenda da 1000 a 10.000 euro (pena raddoppiata se si tratta di rifiuti pericolosi).

E pertanto, adesso, l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti è punito sempre come reato contravvenzionale: di regola con la sola ammenda sopra richiamata, ma, se si tratta di titolari di imprese o responsabili di enti con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (art. 256, comma 2, cui rinvia l’art. 255, comma 1).

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Gianfranco Amendola