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Valore agricolo medio per l’indennità di espropriazione? Dalla Consulta un «no, grazie» nella Provincia di Trento ed atteso un prossimo no per la Provincia di Bolzano

Corte costituzionale 2 luglio 2014, n. 187

Corte costituzionale 18 luglio 2014, n. 213

Corte costituzionale 2 luglio 2014, n. 187 – Cassese, pres.; Criscuolo, est. – T.G. c. Comune di Trento ed a. – È illegittimo l’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, come modificato dall’art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11, il quale dispone quanto segue: «1. Per le aree non edificabili l’indennità di espropriazione corrisponde al valore agricolo medio che deve essere attribuito all’area quale terreno considerato libero da vincoli di contratti agrari e secondo il tipo di coltura in atto al momento del deposito della domanda di cui all’art. 4, comma 1. 2. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo, la C.P.E. provvede alla ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee ed alla determinazione di valori agricoli medi secondo i tipi di coltura praticati in relazione alle singole zone agrarie, nonché del criterio di stima dei danni arrecati dal punto di vista del valore agrario alle proprietà residue nel caso di espropriazioni parziali di terreni agricoli», in quanto il criterio di determinazione dell’indennità espropriativa per le aree non edificabili, previsto dalla predetta norma, è del tutto simile a quello dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 2011, n. 181.

Corte costituzionale 18 luglio 2014, n. 213 – Cassese, pres.; Criscuolo, est. – Coldereiser s.r.l. ed a. c. Provincia autonoma di Bolzano ed a. – È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, come sostituito dall’art. 38, comma 7 bis, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 in quanto la determinazione dell’indennità del valore tra un minimo e un massimo attribuito all’area come terreno agricolo (considerato libero da vincoli di contratti agrari e secondo il tipo di coltura in atto al momento dell’emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento, del tutto svincolato dalla considerazione dell’effettivo valore di mercato dei suoli medesimi, senza assicurare, dunque, il versamento all’avente diritto di un indennizzo integrale o, quanto meno, ragionevole) pur prevedendo un criterio astratto e predeterminato di determinazione dell’indennità, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento tra proprietari (non ravvisandosi alcuna plausibile ragione in base alla quale il diritto a riscuotere un indennizzo commisurato al valore venale dell’area espropriata non debba essere riconosciuto anche a coloro che possiedono un terreno senza vocazione edilizia), deve essere sollevato nella fase rescissoria del giudizio di cassazione ossia dal giudice di rinvio e non nella fase rescindente.