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Utilizzazione degli alberi in area protetta mediante il piano di assestamento forestale

Cass. Sez. III Pen. 26 gennaio 2015, n. 3412

La sentenza della Cassazione penale ha per oggetto il ricorso presentato dal Comune di Rofrano in opposizione alla decisione del Tribunale di Salerno che aveva confermato il provvedimento di sequestro di una superficie silvana ad alto fusto di proprietà dello stesso Comune di Rofrano ricadente nel territorio del Parco nazionale del Cilento. Il provvedimento cautelativo era stato emesso al fine di evitare che venisse portato a compimento il taglio di sezioni di bosco, individuate dal piano di assestamento forestale, ad opera di un’impresa boschiva che operava per conto del Comune di Ronfano rappresentato da G.D., ritenuto, il taglio previsto, in violazione dell’art. 13, l. 6 dicembre 1991, n. 394 garantito penalmente.

Com’è noto la legge istitutiva dei parchi e delle riserve prevede che ogni tipo di intervento antropico che si intende realizzare all’interno del territorio protetto deve avere l’iniziale nulla-osta dell’Ente Parco. L’assenso del Parco costituisce, dunque, la condizione sine qua non per potere successivamente dar corso all’effettuazione di progetti che richiedono l’autorizzazione da parte di altri Enti, come nel caso in esame, o di Autorità aventi competenze di settore all’interno del Parco.

L’assunto della questione portato all’esame della Suprema Corte concerne la legittimità del progetto di piano di assestamento forestale. Si tratta, cioè, di accertare se tale progetto abbia avuto, o meno, il consenso dell’Ente Parco, poiché se il consenso si fosse manifestato non avrebbe alcun fondamento giuridico il provvedimento di sequestro conservativo. Preliminarmente occorre però chiarire la valenza del piano di assestamento, e cioè, se sia stato sufficiente per la sua realizzazione l’avere ricevuto il parere favorevole da parte del Parco al piano di assestamento presentato dall’indagato G.D. in rappresentanza del Comune di Rofrano, oppure occorresse un ulteriore nulla-osta ogni volta che al piano viene data esecuzione secondo le scadenze temporali fissate dal piano medesimo. Questa seconda tesi è quella portata avanti dal Parco che, trovando conforto nel giudizio del Tribunale, ha determinato l’emissione del provvedimento conservativo impugnato davanti alla Corte di cassazione.

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Alberto Abrami