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Un’occasione per meglio focalizzare il reato di traffico illecito di rifiuti (e di associazione a delinquere) (nota a Cass. Pen. n. 18669 del 2015)

Cass. Sez. III Pen. 6 maggio 2015 n. 18669 (c.c.)

Il tema affrontato nella sentenza in commento è il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice ambientale), in concorrenza con altri reati di associazione a delinquere ex art. 416 del codice penale (e reati contro la PA).

Nel caso di specie si tratta di rifiuti ferrosi e di amianto presenti in un sito minerario dismesso che sarebbero stati erroneamente gestiti nel rapporto (privato) appaltante-appaltatore.

Il ricorrente ha provato a contestare l’applicazione della normativa rifiuti, giustificandosi che trattavasi di misure adottate in materia di prevenzione e tutela dei lavoratori, non quindi della gestione di rifiuti.

In via preliminare giova disaminare il cit. art. 260:

– il «chiunque» dell’art. 260 cit. connota il reato come comune e formale: si tratta di una fattispecie monosoggettiva a concorso eventuale di persone. Non sembra essere un reato plurisoggettivo, perché non si richiede una pluralità di soggetti agenti, nemmeno considerando la necessità di una pluralità di operazioni in continuità temporale tra loro (dato oggettivo della condotta, elemento costitutivo del fatto);

– si richiede il dolo specifico e il pericolo presunto, non si richiede quindi il danno o il pericolo concreto: in altri termini il comportamento incriminato non necessariamente mette in pericolo l’incolumità pubblica e/o minaccia un danno ambientale;

– il reato è abituale in quanto prevede la realizzazione di comportamenti della stessa specie, non occasionali. Per perfezionare il reato sembra quindi necessaria una qual certa (anche se rudimentale) organizzazione professionale o imprenditoriale (di mezzi, di capitali e di attività organizzate correlate) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno comunque valutate in modo globale

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Alberto Pierobon