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Un sunto sui rifiuti assimilati e loro assoggettabilità a tariffa (e ricaduta in privativa comunale). E per i rifiuti da riclassificarsi come pericolosi?

Cass. Sez. Trib. 13 marzo 2015, n. 5047 – Merone, pres.; Chindemi, est.; Giacalone, P.M. (conf.) – Sonepar Italia Sud
S.p.A. (avv. Smiroldo) c. Comune di Casoria. (Cassa con rinvio Comm. Trib. reg. di Napoli 13 dicembre 2007 e Comm.
Trib. reg. di Napoli 23 giugno 2009)I rifiuti speciali, ove dichiarati assimilati e avviati dal produttore a recupero,
consentono di ottenere una riduzione tariffaria (distinta da quella relativa alle superfici). I rifiuti assimilati
ricadono nella privativa salvo che per l’avvio a recupero; comunque le superfici (ad eccezione di quelle
produttive di rifiuti speciali) sono assoggettate alla tariffa rifiuti.
(Omissis)
Con sentenza n.264/45/07, depositata il 13.12.2007, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava
l’appello proposto dalla società Sonepar Italia sud S.p.A. (già Cangiano Sonepar S.p.A.) avverso la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 353/18/2006 che aveva accolto parzialmente il ricorso della società
avverso gli avvisi di accertamento TARSU, emessi dal Comune di Casoria, per gli anni 2002-2004, limitatamente alla
casa del custode, da tassare come abitazione e alla quantificazione dei mq in 9000, rigettando, nel resto il ricorso. Con
sentenza n. 118/28/09 depositata in data 23 giugno 2009, la C.T.R. Campania accoglieva l’appello della stessa Cangiano
Sonepar S.p.A., avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli n. 352/22/2007, con riferimento alle medesime imposte
decise con la sentenza della C.T.R. sopra indicata, rilevando che, ancorché gravata da ricorso per cassazione, non
risultava ancora sospesa, dichiarando fondata la pretesa tributaria al netto della minore superficie di 300 mq di cui alla
sentenza della C.T.R. Campania…

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