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Sull’attività dei materiali ferrosi

È importante premettere – e chiarire da subito – che i «rottami ferrosi» sono stati vieppiù considerati, in modo stringente, dalla normativa relativa ai rifiuti (sia nazionale che europea).

È utile preliminarmente leggere la recentissima sentenza della Cassazione penale, Sez. III, n. 985 decisa il 18 dicembre 2024 (pubblicata il 10 gennaio 2025), appunto sui «rottami ferrosi», che richiamandosi, tra altro, alla sentenza Cassazione penale, Sez. III, n. 48316 del 2016 non manca di evidenziare che per qualificare un rifiuto è sufficiente la inidoneità del bene a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore economico, e ciò (si badi) indipendentemente da ogni valutazione soggettiva sulla natura dei materiali (la quale «valutazione» viene addirittura ivi considerata essere «inaccettabile»), quindi al di là di ogni personale scelta del detentore circa la utilità del bene.

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Alberto Pierobon