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La soglia di sostanze estremamente preoccupanti presenti in alcuni articoli e gli obblighi di notifica ed informazione: la risposta della Corte di giustizia quando la forma prevale sulla funzione

Corte di giustizia UE, Sez. III 10 settembre 2015, in causa C106/14

La vicenda giudiziaria: procedimento principale e questione pregiudiziale.

La controversia giudiziale nasce dal ricorso del 5 dicembre 2011, proposto dal FCD (Federazione delle imprese del commercio e della distribuzione) e FMB (Federazione dei negozi fai-da-te e dell’arredamento) contro il (Ministro francese dell’Ecologia, dello Sviluppo sostenibile e dell’Energia) con cui è stato impugnato dinanzi al Conseil d’État l’avviso dell’8 giugno 2011 agli operatori economici dell’obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti in articoli di cui agli artt. 7.2 e 33 del reg. REACH, secondo un interpretazione della soglia dello 0,1 per cento (peso/peso) indicata dagli artt. 7.2, e 33.

Secondo i ricorrenti tale avviso si basa su un’interpretazione della nozione di articolo svolta dalle Autorità francesi non conforme alla nota della Commissione del 4 febbraio 2011 e alla guida dell’ECHA. Secondo la FCD e FMB l’art. 77 del reg. REACH prevede che l’ECHA possa fornire orientamenti tecnici e scientifici per l’applicazione dell’art. 7 del medesimo ai produttori ed importatori di articoli ed informazioni esplicative rivolte alle parti interessate.

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Maria Carmen Agnello