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Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria (art. 26, legge n. 157/92)

Il tema oggetto di queste riflessioni è il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria, risarcimento che va inquadrato nella grande famiglia degli aiuti di Stato.

L’interesse delle imprese agricole sta nell’ottenere un ristoro per rimediare ai guasti prodotti dalla fauna selvatica; da qui la necessità di individuare la strada (o le strade) per ottenerlo. A questo fine la dichiarazione del regolamento 1408/13 per l’agricoltura può rappresentare una percorso, anche se quantitativamente limitato, stante il massimo erogabile in tre anni di € 15.000. Ma – anticipando la conclusione che sto per proporre – non escludo la possibilità di altre strade.

Nella dichiarazione del Commissario Ciolos (1) c’è posto anche per il risarcimento previsto dall’art. 26, legge n. 157/92. Egli apre uno scenario diverso dall’aiuto di Stato dal momento che evoca il compito degli Stati membri di «garantire che le popolazioni di fauna selvatica siano gestite in modo da evitare o ridurre al minimo gli impatti negativi sui terreni agricoli». Ciò premesso, richiama «le politiche di sviluppo rurale ma nel limite di misure preventive che riducano il rischio di danni causati dagli animali selvatici», contemplando «un sostegno agli investimenti destinati a proteggere le colture dai danni causati da animali selvatici (come le recinzioni)». È lo stesso Ciolos, peraltro, a rilevare che, un conto sono le misure preventive concernenti lo sviluppo rurale, altro conto «gli indennizzi per danni già esistenti causati da animali selvatici». E chiarisce il concetto in questi termini: «In numerose decisioni in materia di aiuti di Stato la Commissione ha autorizzato misure nazionali intese ad indennizzare i danni provocati dagli animali selvatici protetti, come previsto dal TFUE», annunciando «i nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato per i danni prodotti dagli animali protetti dalla legislazione nazionale o unionale. In alternativa gli Stati membri possono concedere agli agricoltori aiuti per i danni causati da animali selvatici, protetti o non, fino a 15.000 euro nell’arco di un triennio» (e cita il regolamento 1408/13).

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Innocenzo Gorlani