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Rinnovabili: le contestazioni di terzi si fermano agli aspetti (formali) amministrativi senza proseguire oltre (alla «sostanza» del risarcimento dei danni)

T.A.R. Marche, Sez. I 14 maggio 2015, n. 377

Con la sentenza in commento, la giurisprudenza amministrativa ha delineato alcuni importanti aspetti legati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti energetiche rinnovabili (c.d. FER) ed, in particolare, al loro «rapporto» col territorio circostante, chiarendo e delimitando le possibilità di contestazione da parte di terzi nonché la portata di tali contestazioni. Tale pronuncia si colloca nel contesto nelle energie c.d. pulite che, solitamente, vengono viste in un’ottica di grande favore per il fatto che, sfruttando le fonti ambientali rinnovabili e inesauribili (come il sole, il vento, etc.) sono in grado di armonizzarsi con la Natura producendo anche energia per la vita dell’uomo ma senza creare pericolose situazioni di inquinamento, oggi tipicamente riconducibili allo sfruttamento delle energie tradizionali – carbone e petrolio – sulle quali è ancora massicciamente impostato il nostro sistema produttivo, economico e sociale. D’altra parte, siccome un impianto alimentato a FER non si presenta, nei suoi connotati strutturali ed estetici, troppo diverso da uno di tipo tradizionale, può accadere – così come accaduto nella presente vicenda – che taluni soggetti possano risentire nella loro sfera privata delle ingerenze poste dalla realizzazione, prima, e dalla messa in esercizio, poi, di tal impianti, senza troppo preoccuparsi dei benefici globali legati a questi, ma limitandosi a pensare – come pure è giusto che sia – alla propria e (necessariamente) circoscritta condizione di vita…

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Paolo Costantino