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Richieste al giudice del Tribunale le agevolazioni a favore della piccola proprietà contadina

Cass. Sez. Trib. 13 novembre 2015, n. 23248

La legge n. 604/1954, recante norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, è rimasta in vigore fino all’anno 2009 quando è stata sostituita dall’art. 2, comma 4 bis, del d.l. n. 149/20091 il quale recita:

«Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa (euro 200) ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento»

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Luigi Cenicola