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Il regime fiscale della produzione e cessione di energia elettrica fotovoltaica supera il vaglio del giudizio di legittimità: il limite della connessione con l’attività agricola principale

Corte costituzionale 24 aprile 2015, n. 66

1. La questione oggetto del giudizio a quo ed il principio affermato dalla Corte costituzionale.

1.1. L’Agenzia delle Entrate notificava ad una società a responsabilità limitata agricola (ex d.lgs. n. 99/2014) distinti avvisi di accertamento, per il cui tramite rilevava che la contribuente (la quale aveva optato, ai sensi dell’art. 1, comma 1093 della legge n. 296/2006, per la tassazione dei redditi derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’art. 32 del TUIR secondo il regime del reddito agrario, sottraendosi, dunque, all’ordinario regime di tassazione secondo le regole proprie del reddito d’impresa previsto per le società di capitali), esercitava l’attività di coltivazione di ortaggi in serra, oltre che di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

L’ente impositore rilevava che la società aveva maturato ricavi dipendenti dall’esercizio dell’attività di coltivazione di ortaggi in serra pari ad € 250,00, per il 2010, e ad € 1.162,50, per il 2011. Dalla cessione di energia elettrica al Gestore dei servizi energetici la società agricola aveva invece ritratto ricavi per € 1.780.190,00, per il 2010, e ad € 3.286.574,00, per il 2011. Contestava, pertanto, la natura agricola dell’attività svolta e, per l’effetto, l’applicabilità del regime di tassazione catastale di cui all’art. 32 del TUIR quanto ai redditi prodotti.

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Giuseppe Ferrara