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Rating di legalità e imprese agricole

1 La nascita del rating di legalità.L’art. 5 ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n 1, ha affidato All’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il compito di attribuire un rating di legalità alle imprese «operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato».

Il regolamento attuativo del citato art. 5 ter, adottato con delibera dell’AGCM del 14 dicembre 2012, come successivamente e modificata e integrata, ha precisato, all’art. 1, che tale rating può essere rilasciato soltanto ad imprese che presentino, oltre una lunga serie di requisiti di stretta legalità a fini di prevenzione e contrasto della corruzione, elencati al successivo art. 2, anche alcuni requisiti concreti ed irrilevanti a detti fini; e cioè che le imprese interessate:

– abbiano sede operativa nel territorio nazionale;

– documentino, sulla base di un bilancio regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge, un fatturato di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating;

– alla data della richiesta di rating risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni.

Ottenere tale attestazione, che ha validità biennale, è di grande interesse per le imprese, perché le legittima ad ottenere contributi pubblici, facilitazioni bancarie ed un punteggio supplementare nelle gare di appalto, con evidente incremento della loro competitività.

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Salvatore Giacchetti