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Questioni di legittimazione a ricorrere e di risarcimento di danni in tema di realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Cons. Stato, Sez. V 3 marzo 2015, n. 1042

1. Oggetto della decisione del Consiglio di Stato in rassegna è un’autorizzazione unica rilasciata per la realizzazione di un impianto di produzione elettrica da fonti rinnovabili. Al riguardo, il giudice di primo grado (1) aveva preliminarmente riconosciuto al Comune la legittimazione a ricorrere, ravvisando la sussistenza dell’interesse dell’Amministrazione comunale a «verificare che la costruzione e l’esercizio della centrale a biomasse, atteso l’indubbio impatto della stessa sotto il profilo, ambientale, ecologico paesaggistico e occupazionale, per il contesto di
riferimento, avvenga nel pieno rispetto delle regole e delle disposizioni che regolano la materia».

Il giudice d’appello si è però dichiarato di contrario avviso. In materia, la giurisprudenza ha ripetutamente osservato che per la legittimazione ad agire non è sufficiente la mera titolarità di una situazione giuridica protetta dall’ordinamento e riferita ad un bene della vita (come il paesaggio, la salute, l’acqua, il suolo) interessato dalla funzione esercita dall’amministrazione, ma occorra anche la concreta dimostrazione di una oggettiva ed attuale lesione arrecata al predetto bene dal provvedimento oggetto d’impugnativa (2).

Il riconoscimento al Comune, quale esponente della comunità locale, della legittimazione ad impugnare i provvedimenti che vengano ad incidere sul suo territorio, è perciò condizionato alla specifica allegazione di un pregiudizio «concreto ed attuale» degli interessi collettivi di cui il medesimo comune è portatore statutario.

Vero è che non sembra necessaria la prova rigorosa e puntuale della pericolosità dell’attività di cui si tratta; occorre, comunque, la dimostrazione, che abbia a fondamento ragionevoli elementi, delle possibili ricadute negative sul territorio interessato.

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Cristina Romanelli