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Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’imprenditore agricolo professionale (c.d. IAP)

Le principali figure soggettive nell’ambito del lavoro autonomo in agricoltura: dall’imprenditore agricolo a titolo principale (c.d. IATP), all’imprenditore agricolo professionale (c.d. IAP). Fino ai primi anni ‘70 le principali figure soggettive che caratterizzavano il settore agricolo erano quelle del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c. 1 . Il coltivatore diretto rifletteva la realtà agricola italiana propria del secolo scorso caratterizzata da piccole imprese, di dimensioni ridotte, a conduzione prevalentemente familiare 2 . Un primo richiamo a tale figura soggettiva è contenuto nell’art. 2083 c.c. contenente la definizione di piccolo imprenditore3 .

In aggiunta alla disposizione codicistica, vi sono diverse leggi speciali nelle quali viene richiamata.

Ai fini previdenziali, ad esempio, l’art. 2, l. 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell’assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) considera coltivatore diretto colui che direttamente e abitualmente si dedica alla coltivazione manuale dei fondi o all’allevamento ed al governo del bestiame, alla condizione che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l’allevamento e il governo del bestiame4 .

Paolo Giuseppe Vinella