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Le procedure semplificate nell’attività di recupero di rifiuti: la funzionalizzazione procedimentale a tutela della salute e dell’ambiente

T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. I 22 gennaio 2015

1. La vicenda giudiziaria. Il T.A.R. Puglia nella sentenza in commento ha accolto il ricorso, presentato da una società a seguito dell’avvio del procedimento di revoca della determinazione dirigenziale, che ha disposto l’iscrizione della ricorrente nel registro ai sensi dell’art. 216, d.lgs. n. 152/2006. In particolare, dopo l’accertamento dell’inosservanza delle norme tecniche e condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 216, d.lgs. n. 152/2006 è stato disposto il divieto di prosecuzione e la cancellazione dal registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti.

Tali atti sono stati impugnati, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 216, d.lgs. n. 152/2006 e per l’omessa considerazione che la ricorrente svolge tali attività attraverso impianti autorizzati e secondo le procedure previste dalla legge vigente.

Un secondo profilo di contestazione riguarda la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità in merito all’applicazione dell’art. 21 quinquies, legge n. 241/1990. Al riguardo, si contesta alla P.A. la legittimità del potere di autotutela non fondato sul titolo autorizzativo, né sull’inosservanza delle norme tecniche e condizioni richieste ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione. Da quanto esposto dalla ricorrente, la misura restrittiva del divieto di prosecuzione non riguarda le attività autorizzate, ma si fonda su fatti oggetto di indagine penale risalenti al 2008, sulla base dei quali l’Autorità penale ha disposto il sequestro preventivo.

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Maria Carmen Agnello