Seguci su twitter

Categorie

Principio di precauzione e provvedimento autorizzatorio

Cass. Sez. III Pen. 22 gennaio 2015, n. 2832

1. La vicenda che ha interessato il giudice amministrativo nella sentenza in esame riguarda la valutazione di compatibilità ambientale del programma di lavori relativo alla concessione di coltivazione derivante da permessi di ricerca attinenti alla perforazione e completamento di pozzi di estrazione di gas e di pozzi esplorativi in campi situati nel canale di Sicilia.

I ricorrenti impugnano il decreto M.A.T.T.M. e il decreto del M.I.S.E. di autorizzazione all’esecuzione del progetto, lamentando la violazione del principio di precauzione. La censura investe, in particolare, la asserita carenza di istruttoria derivante dalla incompletezza della valutazione di impatto ambientale. Difetta, secondo i ricorrenti, la mancata considerazione degli impatti sull’ecosistema, dei rischi derivanti da possibili fuoriuscite di gas, da collisioni di navi in transito con la piattaforma e di possibili fenomeni di blow out di gas durante la perforazione. Il Collegio respinge il ricorso, motivando, da un lato, in ordine alla genericità degli elementi di censura relativi allo studio di incidenza ambientale, tali da non consentire di ravvisare un vizio di illogicità, contradditorietà o erroneità del provvedimento amministrativo. Dall’altro, il Collegio rileva la corretta effettuazione della valutazione di impatto ambientale, evidenziando che l’autorizzazione del progetto è accompagnata dall’imposizione di specifiche prescrizioni in capo al soggetto esecutore del progetto medesimo. Precisa, sul punto, il Collegio che in sede autorizzativa la P.A. ha un diritto e anche un dovere di imporre prescrizioni da realizzare nella fase esecutiva del progetto, senza che ciò sia indice di una carenza di istruttoria da parte del proponente né violazione del principio di precauzione. In caso di opere complesse, infatti, le criticità valutabili ex ante in via teorica e astratta non consentono, in applicazione del principio di precauzione, di esprimere una valutazione ambientale negativa, dovendo e potendo la P.A., nell’esercizio del suo potere discrezionale, imporre variazioni da apportare nella fase esecutiva, variazioni che si concretizzano in prescrizioni specifiche contenute nel provvedimento autorizzatorio….

leggi o scarica l’articolo completo

Sonia Carmignani