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“Prezzo Valore” dei terreni agricoli

Soggette al valore di mercato le cessioni di terreni agricoli

1. La tassazione degli atti di trasferimento immobiliare su base catastale. – 2. Il nuovo criterio di determinazione mediante il c.d. «prezzo valore». – 3. Condizioni per usufruire del prezzo valore. – 4. Compravendita con parte del prezzo pattuito versata in un momento successivo a quello dell’atto notarile. – 5. Cessioni di terreni agricoli.

1. La tassazione degli atti di trasferimento immobiliare su base catastale. Fino all’anno 2005 la base imponibile degli immobili oggetto di trasferimento era determinata, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, mediante l’applicazione generalizzata del criterio di «valutazione automatica», su base catastale, con esclusione delle aree fabbricabili.

Tale criterio, previsto dall’art. 52, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 131 del 1986, impediva di fatto ogni attività di accertamento da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria in quanto era sufficiente dichiarare, in sede di rogito, un valore pari o superiore a quello derivante dalla rivalutazione della rendita catastale «nella misura del 5 per cento» moltiplicata per un determinato coefficiente, aggiornato in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, variabile a seconda della tipologia degli immobili. Per semplicità di calcolo, era sufficiente moltiplicare la rendita catastale per i seguenti coefficienti:

– 42,84 per i fabbricati delle categorie catastali C/1 ed E;

– 63 per i fabbricati della categoria D/10 e D;

– 176,40 per i fabbricati della categoria B;

– 115,5 per i fabbricati destinati a «prima casa»;

– 176,40 per tutti gli altri fabbricati.

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 Luigi Cenicola