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Per la ruralità vale l’inquadramento catastale

Cass. Sez. Trib. 13 marzo 2015, n. 5043

Con la sentenza n. 5043 del 13 marzo 2015 la Cassazione torna a pronunciarsi sull’inquadramento catastale dei fabbricati rurali. Lo fa, ribadendo quanto già affermato dalla medesima Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009 (1), e cioè che «In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557/1993, art. 9, convertito nella legge n. 133/1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del d.lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal d.l. n. 207/2008, art. 23, comma 1 bis aggiunto dalla legge di conversione n. 14/2009. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta».

Come premesso, la sentenza in epigrafe è l’ultima, in ordine cronologico, di una serie di sentenze e ordinanze emesse, sullo specifico argomento, dalla Cassazione, tutte conformi ai criteri espressi dalle citate Sezioni Unite….

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Luigi Cenicola