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Per i fabbricati rurali vige il principio generale di pertinenzialità che prescinde dalla loro iscrizione in catasto

Cass. Sez VI Civ. 3 marzo 2014, n. 4892

Fino all’anno 2005 la base imponibile degli immobili oggetto di trasferimento era determinata, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, mediante l’applicazione generalizzata del criterio di «valutazione automatica», su base catastale, con esclusione delle aree fabbricabili.

Tale criterio, introdotto dall’ art. 8 della legge n. 880/1986 e recepito dall’art. 52, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro), impediva di fatto ogni attività di accertamento da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria in quanto era sufficiente dichiarare, in sede di rogito, un valore pari o superiore a quello derivante dalla rivalutazione della rendita catastale nella misura del 5 per cento moltiplicata per un determinato coefficiente, aggiornato in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, variabile a seconda della tipologia degli immobili. Per semplicità di calcolo, era sufficiente moltiplicare la rendita catastale per i seguenti coefficienti:

– 42,84 per i fabbricati delle categorie catastali C/1 ed E;

– 63 per i fabbricati della categoria D/10 e D;

– 176,40 per i fabbricati della categoria B;

– 115,5 per i fabbricati destinati a «prima casa»;

– 176,40 per tutti gli altri fabbricati.

Anche i trasferimenti di terreni agricoli usufruivano, quindi, della stessa agevolazione per cui la base imponibile era determinata mediante la rivalutazione del reddito dominicale nella misura del 25 per cento moltiplicato per il coefficiente 75, aggiornato da ultimo a 90, o per brevità di calcolo direttamente per 112,5.

Il criterio di determinazione su base catastale o tabellare rappresentava, in ogni caso, una deroga ai princìpi di carattere generale, definiti dagli artt. 43 e 51, comma 2, del d.p.r. n. 131/1986, i quali, in sintesi, dispongono che:

a)per i contratti a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali, la base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecari e catastale, è costituita dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto…

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Luigi Cenicola