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La partecipazione dell’imprenditore agricolo alla Politica agricola comune: nota a sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana 7 ottobre 2014, n. 400.

1. La disciplina dell’UE sul finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune. – 2. La sentenza del 7 ottobre 2014, n. 400 e la giurisdizione del giudice contabile. – 3. Alla ricerca del rapporto di servizio: il consolidato orientamento delle Sezioni Unite. – 4. La sovvenzione: una particolare forma di concessione amministrativa. – 5. Conclusioni.

1. – La disciplina dell’UE sul finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune. La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, nella recente sentenza del 7 ottobre 2014, n. 400, permanendo nel solco tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (i) in punto di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile, nel decidere sul motivo d’impugnazione, afferente il rito, introdotto dall’appellante, ha affermato la ricorrenza della giurisdizione contabile in merito ad un’ipotesi di danno erariale derivante da condotte di distrazione, realizzate da soggetti privati in qualità di beneficiari di contributi gravanti sul bilancio pubblico e destinati al perseguimento di finalità d’interesse generale.

Il thema decidendum si incentra sulla responsabilità per il danno discendente dalla violazione della disciplina inerente i regimi di sostegno a favore degli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune, prevista dal regolamento CE, 29 settembre 2003, n. 1782/2003, applicabile ai fatti in causa in virtù del principio del tempus regit actum, ma, allo stato, sostituito dai regolamenti n. 1306 e n. 1307, entrambi del 17 dicembre 2013.

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Francesco Jacinto