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OGM e sindacato del giudice amministrativo

Consiglio Stato, Sez. III 6 febbraio 2015, n. 605

1. Il fatto ed il suo inquadramento storico -normativo. – 2. Il diritto: le
conclusioni del T.A.R. Lazio ed i motivi d’appello. – 3. La decisione del
Consiglio di Stato. – 4. La nozione di discrezionalità tecnica. – 5.
Conclusioni in diritto.

1. – Il fatto ed il suo inquadramento storico-normativo. Il Consiglio Stato, Sez. III, con la sentenza 6
febbraio 2015, n. 605, nel respingere l’appello proposto da un imprenditore agricolo del Friuli
Venezia-Giulia avverso la decisione del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III quater, n. 4410, ha
pronunciato circa l’infondatezza delle censure d’illegittimità articolate nei confronti del d.m. 12
luglio 2013, con il quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in via
cautelare e fino all’adozione delle pertinenti misure comunitarie, ha posto il divieto di coltivazione
nel territorio nazionale di varietà di mais MON 810, provenienti da sementi geneticamente
modificate

Per poter apprezzare appieno i contenuti dell’arresto giurisprudenziale, occorre procedere ad una
ricostruzione storico-normativa del contesto in cui si colloca la vicenda contenziosa che ci occupa.
In quest’opera giova premettere come, precedentemente all’emanazione del provvedimento
limitativo della libertà d’impresa oggetto d’impugnazione, l’odierno appellante seminasse la varietà
di mais OGM MON 810 sui propri terreni (nelle Province di Pordenone e di Udine), in virtù di
un’autorizzazione generale alla produzione, a suo tempo rilasciata dai competenti organi comunitari
all’impresa che, per prima, aveva concepito l’organismo di specie.

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Francesco Jacinto