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Marchio denominativo composto da parola straniera e specificità legate alla ipotesi dell’integratore alimentare

Cass. Sez. I Civ. 9 febbraio 2015, n. 2405

1. Il fatto. La Società Baif International Product dopo aver convenuto in giudizio la Mec s.a.s. Medicinali e Cosmetici, esponeva di essere titolare del marchio registrato «slimmer» utilizzato per contraddistinguere un integratore alimentare con funzione dimagrante, per la cui commercializzazione si era avvalsa della società Mec la quale aveva immesso nel mercato un integratore contraddistinto dal marchio «slimmix» e, deducendone il carattere contraffattorio, chiedeva di inibirne alla convenuta l’utilizzazione. La convenuta chiedeva il rigetto della domanda, deducendo in via di eccezione la nullità del marchio «slimmer» per aver lo stesso utilizzato un’espressione di carattere descrittivo e volgarizzata.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 5 settembre 2005, accoglieva le domande dell’attrice e rigettava l’eccezione della convenuta. La sentenza della Corte d’appello di Milano con sentenza 7 maggio 2007 confermava la decisione del giudice di prima istanza rigettando il gravame della società Mec.

Quest’ultima dopo aver proposto ricorso per cassazione deduceva la violazione degli artt. 18, lett. b), della legge marchi (21 giugno 1942, n. 929) e 13 c.p.i. (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) per avere la sentenza impugnata ritenuto lecito il marchio costituito da una parola di uso comune altamente descrittiva delle funzioni del prodotto e per non avere considerato che le ulteriori sillabe che integravano la radice «slim» rappresentavano soltanto un suo comparativo ma non apportavano una modifica di fantasia idonea a rendere lecito l’uso di una denominazione che restava generica e descrittiva.

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Francesca Leonardi