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L’organizzazione del «turismo» in Campania nella legge regionale n. 18/2014. Un modello culturale e ambientale come opportunità di sviluppo eco-sostenibile

1. Il turismo come elemento di crescita civile, culturale e sociale: un importante fattore di sviluppo per il territorio regionale. – 2. Le finalità della legge regionale della Campania n. 18 del 2014 in materia di organizzazione turistica. – 3. Le competenze della Regione e i ruoli degli altri attori istituzionali. – 4. I Poli turistici locali (PTL). – 5. L’Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania. – 6. Le novità strategiche: il Programma annuale per il turismo e il «valore sociale» delle Pro loco. – 7. Il Turismo rurale e il binomio «turismo e agricoltura». – 8. I servizi di informazione e accoglienza turistica (SIAT) e la Carta del turista. – 9. Conclusioni.

1. – Il turismo come elemento di crescita civile, culturale e sociale: un importante fattore di sviluppo per il territorio regionale. Il termine «turismo» secondo la definizione dell’organizzazione mondiale del turismo(World Tourism Organization) è la pratica, l’azione, svolta da coloro che viaggiano e visitano luoghi a scopo di svago, conoscenza e istruzione.

Nel nostro paese, dal punto vista degli studi di diritto costituzionale, il concetto di «turismo» costituisce una materia riservata alla legislazione esclusiva delle Regioni in base al quarto comma dell’art. 117 della Costituzione, così come riformulato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Il termine, seppur scomparso dalla vigente Carta costituzionale, continua oggi ad essere richiamato in fonti di rango costituzionale, come ad esempio negli Statuti speciali che conservano espressi riferimenti al «turismo».

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Luigi Colella (*)

(*) Avvocato, Docente a contratto in Diritto dell’ambiente, Seconda Università di Napoli