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L’impianto fotovoltaico in area agricola: limiti urbanistici e funzionalità

Cons. Stato, Sez. VI 26 gennaio 2015, n. 333

1. Il fatto.La vicenda in esame origina dalla richiesta, presentata al Comune di Campagnano di Roma, di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,8 Kwp, recintato da muretto e sovrastante palificazione per un’altezza complessiva di 2,30 metri su terreno sito in zona agricola, per la coltivazione del proprio fondo ed anche a servizio dell’abitazione esistente.

L’istanza edificatoria ha, però, incontrato il diniego comunale che ha posto in esponente i seguenti motivi ostativi: a) l’impianto fotovoltaico risultava a servizio di un immobile non legittimato da titoli abilitativi con conseguente e definitiva compromissione della vocazione agricola del fondo; b) insussistenza del requisito dell’unità aziendale minima in quanto parte del terreno era stata concessa in comodato, ex art. 52, comma 3, l.r. 22 dicembre 1999, n. 38 (1); c) assenza della necessità dell’intervento alla conduzione del fondo e all’esercizio dell’attività agricola.

L’articolato provvedimento di rigetto ha costituito oggetto di ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio. Il giudice di prime cure, con sentenza 540/2014 (2), ha accolto ogni doglianza sgretolando l’impianto oppositivo del Comune resistente. Segnatamente, il Tribunale ha rilevato che i profili relativi all’abusività del manufatto edilizio sull’area di sedime venissero ad essere del tutto irrilevanti poiché, nelle more del giudizio di primo grado, la medesima autorità ha accolto i ricorsi avverso i dinieghi di sanatoria; l’uso in comodato della parte di terreno non in proprietà della ricorrente valesse a raggiungere il lotto minimo necessario secondo quanto dispone l’art. 52, comma 3, l.r. n. 38/1999 (3); la strumentalità dell’impianto all’esercizio dell’attività agricola fosse comprovata dalla sua destinazione all’erogazione di energia per l’irrigazione dei campi.

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Mario Renna