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L’autorizzazione unica di impianto di produzione di energia da biomasse: il balance processing nella gestione del territorio tra antinomie normative, misure di salvaguardia e rimedi giurisdizionali

T.A.R. Molise, Sez. I, 21 novembre 2014, n. 637

1. La vicenda giudiziaria. Il giudice adìto ha accolto il ricorso della Provincia con cui sono stati impugnati la determinazione relativa all’autorizzazione unica con gli atti presupposti, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003, rilasciata per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse legnose.

La materia del contendere riguarda la necessità di sottoporre tale impianto ad una preventiva valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE, recepito dall’art. 5 del d.p.r. n. 357/1997, in quanto collocato in un’area ove è presente una specie floristica protetta a fini della conservazione, prevista nell’all. II di tale direttiva e dall’habitat prioritario. In particolare, oggetto del giudizio riguarda la legittimità della deroga prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c) della direttiva regionale. Al riguardo, la Provincia afferma che in presenza di localizzazione in area SIC, la valutazione di incidenza ex art. 5 del d.p.r. n. 357/1997 può essere resa, in via preventiva in sede di approvazione della variante del P.R.G., perché le caratteristiche dell’habitat naturale del sito prescelto per la localizzazione non possono essere insediate da attività insalubri di I classe ai sensi del d.m. 2 febbraio 1987, quali l’insediamento di centrali elettriche.

In senso opposto, l’art. 20 alla variante al piano regolatore generale (d’ora in poi P.R.G.) e la valutazione di incidenza, collocano tale località in una zona ove sono localizzabili solo edifici di carattere industriale o artigianale, escludendo le attività insalubri di cui al d.m. del 1987 e vietando «lo scarico diretto di sostanze liquide o gassose e l’accumulo di residui solidi di qualsiasi specie da cui può derivare inquinamento per l’aria, per le acque superficiali o di falda e possono prodursi danni per la vegetazione». Inoltre il P.R.G. vigente e la valutazione di incidenza, in sede di approvazione della variante richiedono un’analisi dei progetti da localizzare nel sito per verificarne l’idoneità in attuazione delle politiche di tutela e conservazione della specie, in zone idonee all’habitat di una specie protetta. Al riguardo, si rileva che in sede istruttoria tale cautela non è stata attuata, in quanto il progetto non è stato oggetto di un’autonoma e necessaria valutazione di incidenza, stante la rilevanza naturalistica del sito, ricompreso in area SIC. A tale stregua, il T.A.R. ha intimato alla Regione Molise di eseguire la valutazione di incidenza e sulla scorta delle risultanze di quest’ultima provvedere a confermare, modificare, integrare con prescrizioni o annullare il provvedimento di autorizzazione unica. Tale pronunzia si presenta di particolare interesse in merito ai profili sostanziali e processuali che saranno oggetto di approfondimento nel presente articolo.

 

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Maria Carmen Agnello