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La natura privatistica della tariffa rifiuti… Suvvia!

Conoscenze inespresse (e che vanno recuperate) dall’effettività dei rapporti e dei modelli. Non convince la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Civile, n. 8631 del 2020, decisa il 28 gennaio 2020 (depositata il 7 maggio 2020) che, da ultima, è intervenuta sulla natura privatistica e non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti (riferendosi a quella ex art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, ossia la c.d. TIA2), affermandone la corrispettività e quindi l’assoggettabilità all’IVA.

Anzitutto, i proventi dei servizi pubblici vanno studiati anche come modelli, come sono costruiti e soprattutto nei loro effetti (non solo per il gestore e per l’utenza), dove forma e sostanza sono embricati.

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Alberto Pierobon