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IVA ordinaria per le cessioni di tabacco

Cass. Sez. V Civ. 2 aprile 2014, n. 7606

L’art. 3, comma 1, del d.p.r. n. 633 del 1972, stabilisce che, in materia di IVA, sono considerate prestazioni di servizi quelle effettuate verso corrispettivo, dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e, in genere, da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte.

La cessione di beni immateriali, rappresentati o meno da un titolo, rientra nella sfera di applicazione del citato articolo ed è, quindi, considerata, conformemente anche a quanto stabilito dall’art. 6, par. 1, della VI direttiva CEE, come una prestazione di servizi soggetta ad IVA.

Con risoluzione n. 51/E del 4 aprile 2006 l’Amministrazione finanziaria, in risposta ad un quesito formulato dai rappresentanti di alcune associazioni di categoria degli agricoltori in merito alla tassazione dei proventi derivanti dalla cessione di quote latte e dalla cessione dei diritti di reimpianto dei vigneti, ha chiarito che, ai fini IVA, le cessione dei citati diritti devono essere assoggettate al tributo con aliquota ordinaria essendo poste in essere nell’esercizio di impresa e non rientranti nelle operazioni da assoggettare ad aliquota ridotta ai sensi della tabella A allegata al d.p.r. n. 633 del 1972.

In quella circostanza, l’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento ad una certa prassi consolidata (cfr. circolare n. 141 del 1998 e risoluzione n. 27 del 2003), ha altresì evidenziato il carattere strumentale che i diritti in questione rivestono rispetto all’attività agricola. Il carattere di necessaria connessione che la titolarità del diritto (acquisito a titolo oneroso o a titolo originario) riveste rispetto al legittimo svolgimento delle attività agricole in questione consente di inquadrare le quote latte o i diritti di reimpianto tra le componenti dell’azienda ed in particolare nella categoria dei beni immateriali, al pari delle licenze, concessioni, ed altro.

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Luigi Cenicola