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L’indennità d’esproprio per i suoli agricoli nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Riflessioni sulle sentenze della Corte costituzionale n. 187 e n. 213 del 2014.

1.Larga eco tra gli studiosi hanno suscitato le sentenze n. 187 del 2 luglio 2014 e n. 213 del 18 luglio 2014 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato, rispettivamente:

a) per la Provincia di Trento, l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 «Indennità per le aree non edificabili» della l.p. 19 febbraio 1993, n. 6, come modificato dall’art. 58, comma 1, della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11;

b) per la Provincia di Bolzano, l’inammissibilità della questione sollevata sull’art. 8, comma 3, della l.p. 15 aprile 1991, n. 10, come sostituito dall’art. 38, comma 7 bis della l.p. 10 giugno 2008, n. 4.

Come si avrà modo di vedere in prosieguo, anche a voler prescindere dalla circostanza che entrambi i provvedimenti costituiscano l’esito dell’udienza pubblica tenutasi lo stesso giorno e siano stati sottoscritti dal medesimo relatore, le sentenze della Consulta si prestano ad un commento unitario per la connessione dei temi trattati ossia l’indennità di esproprio di aree agricole e la potestà legislativa delle Province autonome.

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Andrea Ferruti (*)

(*) Avvocato del Foro di Roma.