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Implicazioni di mercato e concorrenziali nella nota dell’ANGA relativa ai Centri di raccolta (nota del Comitato dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 437/ALBO/PRES del 29 maggio 2015)

Con la nota emarginata, il Comitato dell’Albo nazionale gestori ambientali (Ministero dell’ambiente) è intervenuto a chiarire «se l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal d.m. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività sia sottoposta all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani».

Il comma 8 del cit. art. 212 così recita: «i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti».

Si tratta del cosiddetto «trasporto in conto proprio», grazie al quale i prefati soggetti vengono iscritti ad un’apposita sezione dell’Albo nella previa comunicazione, decorso un certo tempo, con il pagamento di un diritto chiamato icasticamente «light» di 50 euro, non richiedendosi per essi le garanzie specifiche prescritte per le altre categorie di produttori, etc.

Giova ricordare che nelle definizioni della parte IV del cit. d.lgs. n. 152/2006 (c.d. codice ambientale) all’art. 183, lett. mm) si ha quella di «centro di raccolta»: «una area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento».

Alberto Pierobon