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Il cosiddetto segreto amministrativo in materia agroalimentare

1. Premessa: lo sviluppo storico e l’attuale incongruenza delle disposizioni del diritto nazionale in materia del cosiddetto segreto amministrativo. – 2. La fine del principio generale del segreto amministrativo. La persistenza di altri tipi di segreto. – 3. L’era del principio generale del diritto d’accesso. – 4. L’era del principio generale della trasparenza assoluta anche in funzione di lotta alla corruzione. – 5. L’esagerazione normativa sulla trasparenza «assoluta». – 6. Il riutilizzo delle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni.  La trasposizione dei princìpi della trasparenza assoluta nel settore agroalimentare. I princìpi generali di rintracciabilità e di accessibilità dei dati relativi a tale settore. – 7. La corretta interpretazione dell’art. 12, comma 1, del codice doganale UE.

 

1. Premessa: lo sviluppo storico e l’attuale incongruenza delle disposizioni del diritto nazionale in materia del cosiddetto segreto amministrativo. Tra le varie leggende metropolitane che corrono sul cosiddetto segreto amministrativo c’è anche quella secondo cui esso opererebbe tuttora anche nel settore agroalimentare.

Per inquadrare esattamente il problema occorre:

a) risalire alle origini del cosiddetto «segreto amministrativo», più noto sotto il nome di «segreto d’ufficio», denominazione con cui sarà identificato nel seguito del presente studio, e valutarne la successiva evoluzione;

b) distinguere il segreto d’ufficio dal segreto in senso tecnico;

c) esaminare i rapporti tra il segreto d’ufficio ed istituti sorti successivamente, quali il diritto d’accesso, il diritto al riutilizzo delle informazioni in possesso della P.A., il diritto dei cittadini alla trasparenza, il diritto alla riservatezza, il diritto alla tutela dei dati personali.

L’analisi è resa non agevole da due circostanze:

– il fatto che l’evoluzione dell’ordinamento nazionale sia avvenuta per successive sovrapposizioni normative, che di regola non si sono mai curate di precisare se e come dovessero coordinarsi con la normativa preesistente, creando palesi e tuttora esistenti incertezze interpretative;

– il fatto che le innovazioni derivanti dalla recezione di regolamenti o direttive comunitarie, per le quali l’ordinamento europeo prevede saggiamente un adeguamento elastico da parte degli Stati membri, al fine di consentirne una coerente inserzione ed integrazione con gli ordinamenti nazionali, in Italia siano state invece – di regola – introdotte sulla base di una pedissequa traduzione dei testi europei, spesso senza rendersi conto della mancata corrispondenza di una siffatta traduzione con la terminologia e gli istituti dell’ordinamento amministrativo italiano, che presenta profonde differenze sostanziali con i corrispondenti ordinamenti della maggior parte degli Stati dell’UE.

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Salvatore Giacchetti