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ICI agevolata anche per il comproprietario del terreno non CD o IAP

Comm. trib. reg. Milano, Sez. dist. Brescia, Sez. LXVII 7 ottobre 2015, n. 4358

Ai fini ICI, l’art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992 definisce l’area edificabile come quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Tuttavia, non sono ritenuti «fabbricabili» i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, utilizzati per le finalità agro-silvo-pastorali mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento degli animali.

L’ICI è stata in vigore fino al 2012 quando è subentrata l’IMU che ha confermato tale principio (art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011).

Pronunciandosi sull’argomento, la Cassazione, con sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010 1 , ha chiarito che qualora il terreno sia di proprietà di più soggetti ma condotto solo da alcuni di essi, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, l’agevolazione fiscale2 si applica a tutti i comproprietari.

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Luigi Cenicola