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I recuperatori di fauna selvatica ferita nel mirino della Corte

Corte costituzionale 22 gennaio 2015, n. 2

1. Il Governo ha impugnato la legge friulana 9 agosto 2012, n. 15, che, intervenendo sulla l. 2 aprile 2004, n. 10, ha modificato alcune disposizioni, in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s), della Cost. Le eccezioni riguardavano, in particolare, l’art. 15, comma 1, lett. a), che inseriva il comma 4 bis nell’art. 6 delle legge n. 14/07, concernente il contenuto e le procedure delle deroghe previste dall’art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE. La norma contestata prevedeva che il provvedimento di deroga fosse adottato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato faunistico regionale, sentite le Province e gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali; ma, secondo il Governo, consentiva alla Giunta regionale di adottarlo anche a prescindere dal parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA), non solo per le finalità previste dall’art. 5, comma 1, lett. g), della l.r. n. 7/2007 (cattura di piccole quantità), ma anche per altre tipologie di deroga, discostandosi dall’art. 19 bis, comma 3, della legge n. 157/92, che, in conformità all’art. 9 della vigente direttiva n. 2009/147/CE (sostitutiva della direttiva n. 79/409), stabilisce che (tali deroghe) possono essere previste previo parere dell’ISPRA o di un istituto riconosciuto a livello regionale, con la conseguente lesione dei criteri di riparto di competenze legislative in materia e dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE.

Inoltre l’art. 15, comma 1, lett. c), anch’esso impugnato, sostituiva il comma 7 dell’art. 6 della l.r. n. 14/07, consentendo alla Giunta Regionale di adottare i provvedimenti di deroga anche in assenza del parere del Comitato faunistico, qualora non venisse rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta. Sennonché l’introduzione di un meccanismo di «silenzio-assenso», secondo il Governo, violava l’art. 19 bis, comma 3, della 1egge n.157/92 e l’art. 16, comma 3, della legge n.241/90, secondo cui i pareri resi dalle amministrazioni a tutela dell’ambiente non sono soggetti alle regole sul silenzio assenso

Infine l’art. 18, comma 1, lett. d), della stessa legge è stato impugnato, perché, novellando la l.r. n. 6/2008, introduceva l’art. 26 bis, che, al comma 3, prevedeva la possibilità per i cosiddetti recuperatori di fauna selvatica abbattuta di operare, muniti di armi, in orari e giorni di silenzio venatorio, ponendosi in contrasto con l’art. 12, commi 2 e 3 (che definiscono l’attività venatoria) e con l’art. 21, comma 1, lett. g),della legge quadro (che vieta il trasporto di armi da sparo nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio) in quanto la loro attività costituiva esercizio di caccia e, come tale, doveva a soggiacere a tutti i limiti previsti per tale attività, divieti compresi.

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Innocenzo Gorlani