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Gli attesi chiarimenti della Corte di giustizia europea sui presupposti della responsabilità ambientale: il proprietario di un sito contaminato «paga» solo se ha contribuito con la sua attività all’inquinamento

Corte di giustizia UE, Sez. III 4 marzo 2015

1. Premessa. Con la recente sentenza del 4 marzo scorso, la III Sezione della Corte di giustizia europea, sollecitata dal giudice nazionale a fornire in via pregiudiziale l’interpretazione autentica dei princìpi di diritto comunitario che sorreggono il sistema della responsabilità ambientale [ sanciti dall’art. 191 del TFUE e richiamati dalla direttiva 2004/35/CE ], ha sgombrato ogni dubbio sull’effettivo valore precettivo del principio chi inquina paga.

La Corte di Lussemburgo, con un percorso motivazionale sintetico ma limpido, hainfatti chiarito che tale principio, così come attuato nella direttiva 2004/35/CE, non può fondare una responsabilità «da posizione» del proprietario di un sito contaminato, dovendo sempre sussistere un nesso causale tra l’azione/attività del titolare del sito e il danno ambientale concreto. E solo nella ricorrenza di una causalità [oggettiva per le attività professionali di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) della dir. cit. e soggettiva negli altri casi] è possibile imporre al proprietario misure di riparazione, a prescindere dal tipo di inquinamento di cui trattasi.

Si tratta, dunque, di un intervento chiarificatore atteso – non solo dal Collegio remittente (il Consiglio di Stato in adunanza plenaria che aveva sottoposto alla C.G.E. la questione pregiudiziale) ma da quanti (operatori, giuristi, ecc.) in un decennio di applicazione della disciplina nazionale in materia di bonifica di siti contaminati, hanno registrato (e scontato) le incertezze applicative di tale principio di diritto ambientale – per le sue divergenti interpretazioni da parte delle Autorità sia giudiziarie che amministrative: la regola del «chi inquina paga» è stata infatti, paradossalmente, richiamata da giudici e funzionari amministrativi, in taluni casi, per fondare la responsabilità ambientale del proprietario incolpevole (con il suo conseguente obbligo di attivarsi per la decontaminazione del proprio sito) e, in altri, per escluderla.

2. La vicenda da cui è scaturita la questione pregiudiziale sottoposta alla C.G.E. L’occasione per scandagliare questo principio di diritto, inteso come presupposto della responsabilità ambientale di disciplina comunitaria, è stata offerta ai giudici di Lussemburgo da una vicenda di contaminazione di un (ex) sito industriale, nella Provincia di Massa Carrara.

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Alfredo Scialò