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La gestione regionale degli OGM: dalla coesistenza alla precauzione

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 20 marzo 2015

1. La pronuncia del T.A.R. Non soltanto il T.A.R. del Lazio (1) e il Consiglio di Stato (2) hanno respinto le istanze di Fidenato contro il decreto adottato il 12 luglio 2013 dai Ministeri della salute, delle politiche agricole e dell’ambiente che vieta sull’intero territorio nazionale la coltivazione di mais geneticamente modificato MON810 per un periodo di diciotto mesi, da poco rinnovati (3), ma anche il T.A.R. della Regione in cui l’agricoltore ha coltivato mais MON810, gli ha dato torto (4).

Infatti, dopo aver seminato in quattro campi il mais contestato, la Regione Friuli-Venezia Giulia (FVG) è intervenuta applicando nei confronti dell’agricoltore la legge regionale del 28 marzo 2014, n. 5, che vieta le coltivazioni OGM nel proprio territorio, disponendo a suo carico sanzioni pecuniarie e l’obbligo di rimozione del materiale GM dai campi coltivati.
Accertato che Fidenato non aveva completato le attività di rimozione delle colture vietate, l’Amministrazione regionale interveniva d’ufficio, per evitare contaminazioni con le colture dei campi limitrofi non GM. Tuttavia, le operazioni si sono presentate ancora più difficoltose a causa di recinzioni, fili spinati e chiodi disseminati su uno dei campi coltivati, tanto da richiedere l’intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, che ha ordinato la distruzione anche di questo ulteriore appezzamento.

L’agricoltore, ritenuto l’intervento dei poteri pubblici come lesivo del proprio interesse a coltivare un mais GM autorizzato dall’Unione europea, si è rivolto al T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia per ottenere l’annullamento della l.r. 28 marzo 2014, n. 5 e dei provvedimenti con i quali è stata disposta l’estirpazione delle piante di mais MON810 dai propri campi, oltre al risarcimento del danno.

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Cinzia F. Coduti