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La gestione dell’energia da fonti rinnovabili: il procedimento di autorizzazione tra il divieto di non aggravamento ed il principio di integrazione tra Stato e Regioni

T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II 19 agosto 2014, n. 2202

1. Il casus belli. Con il ricorso introduttivo, la società ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento previa sospensione degli effetti dei provvedimenti con cui l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ha inciso sui procedimenti di emanazione dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti eolici, introducendo ipotesi di decadenza per la mancata tempestiva attualizzazione di interesse delle imprese istanti ed incidendo sul calendario delle conferenze di servizi.

Nelle more del giudizio innanzi la Corte costituzionale della questione sollevata dal C.G.A. sulla legittimità del successivo P.E.A.R.S., ed in pendenza dei giudizi intrapresi dalla società per il risarcimento del danno contro l’Amministrazione regionale, è stato emesso il regolamento in materia di energia da fonti rinnovabili, d.p.r.s. n. 48 del 18 luglio 2012 aggiornato.

L’Amministrazione regionale ha richiesto alle imprese con domande pendenti di attualizzare l’interesse al provvedimento e conseguente dichiarazione di archiviazione/decadenza per omessa manifestazione di interesse nei termini previsti dal decr. ass. n. 161, del 17 maggio 2013.

Il ricorso presenta motivi di doglianza relativi alla violazione di legge, l’eccesso di potere e l’incompetenza, relativi alla natura regolamentare del decreto impugnato, non emesso secondo quanto previsto dalle norme statutarie e legislative sull’emanazione di tale fonte di diritto nel contesto dell’ordinamento regionale, ossia previo parere del C.G.A.R.S. e delibera della Giunta regionale; la violazione dell’art. 12, d.lgs. n. 387/2003 per l’onere di «attualizzare» l’interesse al provvedimento ampliativo di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione dell’impianto eolico; la violazione di legge, delle disposizioni sulla legge in generale e di altre disposizioni per l’alterazione dell’ordine di trattazione in conferenza di servizi in spregio al criterio cronologico di presentazione. 

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Maria Carmen Agnello