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Esenti da ICI i fabbricati delle cooperative

Cass. Sez. V Civ. 19 agosto 2015, n. 16970

Con sentenza n. 16970/2015, in epigrafe, la Cassazione ha affermato che i fabbricati delle società cooperative che, indipendentemente dalla loro iscrizione al catasto urbano, sono utilizzati per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci, non pagano l’ICI1 . In tale senso, l’art. 9, comma 3 bis, del d.l. n. 557/1993, prevede espressamente che «Ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c., e in particolare: (…) i) destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 228/2001». In previsione della costituzione del Catasto dei Fabbricati, con l’art. 9 del d.l. n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994, sono stati introdotti nuovi criteri, soggettivi ed oggettivi, per il riconoscimento della ruralità degli immobili, validi ai fini fiscali. Nel corso degli anni la normativa ha, tuttavia, subìto alcune modifiche e integrazioni.

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Luigi Cenicola