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Effetto retroattivo della ruralità con la domanda di variazione di categoria catastale

Comm. trib. prov. La Spezia, Sez I 1 aprile 2015, n. 378

Ai sensi dell’art. 2135 c.c. (1) e dei regolamenti comunitari nn. 852, 853 e 854/2004 (2), l’attività di acquacoltura, ossia l’insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici, è considerata attività agricola (3).
Pertanto, i fabbricati utilizzati per la depurazione ed il confezionamento dei prodotti ittici sono «rurali» a tutti gli effetti, a prescindere dal loro inquadramento catastale per cui si applicano ad essi le disposizioni dell’art. 9 del d.l. n. 557/1993, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali come quelle previste dal d.lgs. n. 504/1992 in materia di ICI.

I fabbricati per i quali è stata presentata all’Agenzia del Entrate (ex Territorio), entro la data del 30 settembre 2011 (poi prorogata al 30 novembre 2012), la domanda di variazione di categoria catastale con l’allegata autocertificazione, ai fini del riconoscimento della ruralità, sono esenti dalla suddetta imposta ed i requisiti di ruralità valgono a decorrere dal quinto anno antecedente la richiesta medesima.

Con tale motivazione la Commissione tributaria provinciale di La Spezia, con sentenza n. 378 del 1° aprile 2015, ha accolto il ricorso di una Cooperativa esercente l’attività di mitilicoltura nei confronti della quale il Comune aveva emesso un avviso di accertamento, in data 22 gennaio 2011, per il recupero dell’ICI, relativa all’anno 2009, riguardante due immobili accatastati nelle categorie D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze) e A/2 (abitazioni di tipo civile), senza indicazioni specifiche attestanti la ruralità.

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Luigi Cenicola