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Divieto provvisorio di coltivazione di OGM in Valle d’Aosta

REGIONE VALLE D’AOSTA
L.R. 20 gennaio 2015, n. 2. Disposizioni in materia di impiego di organismi geneticamente modificati sul territorio della
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste. Abrogazione della l.r. 18 novembre 2005, n. 29 (Disposizioni in
materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche). B.U. 27 gennaio 2015 n. 4. (G.U. 21 marzo
2015, n. 12)
 
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
Previa notifica alla Commissione Europea (procedura n. 2014/0250/I – CA0A) in data 29 maggio 2014, ai sensi degli
articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una
procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell’informazione;
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
ART. 1
Finalità
1. Nell’esercizio della potestà legislativa in materia di agricoltura di cui all’articolo 2, comma primo, lettera d), della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e del combinato disposto degli
articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in attuazione dell’articolo 26bis
della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e nel rispetto dei principi di cui alla raccomandazione
2010/C200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, con la presente legge la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee
d’Aoste disciplina le modalità per prevenire la presenza e la contaminazione involontaria di organismi geneticamente
modificati, di seguito denominati OGM, nelle colture convenzionali e biologiche presenti sul territorio regionale.

 

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