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Direttiva 1999/13/CE sulla riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV): la Corte di giustizia europea chiarisce presupposti, condizioni e durata del periodo di proroga che può essere concesso, ai gestori di impianti, per attuare un piano di riduzione

Corte di giustizia UE, Sez. V 10 settembre 2015

1. A distanza di oltre venti anni dall’entrata in vigore della direttiva 1999/13/CE in tema di riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV) – che ha fissato limiti di emissione per tali composti, creando opportune condizioni operative per gli impianti che usano solventi organici e prescrivendo l’adozione di un apposito piano per la riduzione delle emissioni – la V Sezione della Corte di giustizia è stata chiamata ad esprimersi, in sede pregiudiziale, sull’interpretazione di alcuni rilevanti profili delladisciplina comunitaria. 2. In particolare, sollecitata dal giudice del rinvio (dei Paesi Bassi), la Corte ha chiaritoche il gestore di un «impianto» può disporre del periodo di proroga [di cui al punto 2, primo comma, lett. i) dell’allegato II B], per l’attuazione del suo piano di riduzione di emissione di composti organici volatili, se i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo. E tale possibilità ricorre anche nel caso in cui il gestore (seppur in attesa di prodotti sostitutivi dei solventi attualmente impiegati) avrebbe potuto comunque elaborare il piano di riduzione, c.d. «standard», previsto dall’all. II B cit. La precisazione è stata invero imposta dal tenore (equivoco) del citato allegato II-B, il quale: – dopo aver previsto che «il piano di riduzione ha lo scopo di dare al gestore la possibilità di conseguire con mezzi diversi riduzioni di emissione equivalenti a quelle conseguite applicando i valori limite di emissione» ed aver previsto che «i) se i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo, il gestore deve disporre di un periodo di proroga per attuare i suoi piani di riduzione di emissione», – prosegue individuando i contenuti di un piano «standard» da adottare per i soli impianti «per i quali un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato e utilizzato per definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione».

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Alfredo Scialò