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Diniego di accesso a documenti del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti sanitari perché non costituiscono informazioni ambientali

Cons. Stato, Sez. III 5 ottobre 2015, n. 4636

La sentenza in epigrafe è sicuramente ineccepibile dallo stretto punto di vista interpretativo, cioè ove si assuma che il diritto di accesso ambientale di matrice comunitaria, non possa essere usato «per scopi diversi di tipo economico patrimoniale». L’interesse del ricorrente poteva essere diversamente tutelato, ad esempio col «normale» (ancorché depotenziato) diritto all’accesso. Tanto sarebbe stato anche di interesse del soggetto pubblico, che poteva (in una diversa visuale e richiesta) acconsentire all’acquisizione (delle copie prima e quarta) dei formulari. Infatti, secondo nostra esperienza, le suddette copie dei formulari consentono (a chi sappia analizzare questi documenti, nel loro intreccio e fuori dalle preordinate compilazioni) di comprendere se il delicato (e quasi sempre, assai costoso) servizio di gestione dei rifiuti sanitari (in particolare nel loro conferimento agli appositi impianti idonei e autorizzati al trattamento) sia (o meno) rispondente a quanto viene previsto nei capitolati e nella documentazione di gara, oltre che nel contratto di affidamento, ove stipulato.

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Alberto Pierobon