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La Corte costituzionale chiarisce i limiti delle competenze regionali in tema di gestione di materiali da scavo in ambienti marini.

Corte costituzionale 15 maggio 2015, n. 84

1. – Premessa. Con la recente sentenza del 15 maggio 2015, n. 84, la Corte costituzionale è stata ancora una volta chiamata a dirimere un conflitto di attribuzioni in materia «ambientale» tra Stato e Regioni.
Il Giudice delle leggi, ha posto la sua attenzione, nella presente occasione, sui rapporti, da un lato, tra le attività affidate alla competenza concorrente regionale in tema di «protezione ed osservazione delle zone costiere», «governo del territorio», «porti» e «tutela della salute» e, dall’altro, quelle di «difesa del mare e della costa marina dall’inquinamento» riconducibili alla tutela dell’ambiente riservata invece alla sfera esclusiva dello Stato.

2. – La vicenda esaminata dalla Consulta: la disciplina normativa statale per l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e l’intervento «regolamentare» della Regione Abruzzo. In particolare, la sentenza qui commentata è scaturita da un contrasto insorto tra la Presidenza del Consiglio e la Regione (nella fattispecie) Abruzzo sui limiti entro i quali quest’ultima (poteva e) può legiferare con riguardo alla «movimentazione di materiali da scavo in ambienti marini».

A tal proposito, è utile rammentare che il trasporto e impiego di materiali da escavazione, potendosi, con evidenza, ripercuotere negativamente sulla tutela dell’ambiente, è da sempre oggetto delle «attenzioni» del legislatore comunitario e statale, il quale ha introdotto una serie di presidi normativi per scongiurare che dalla composizione e gestione di detti materiali possano derivare impatti ambientali nocivi.

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Alfredo Scialò