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Coltivazione di cava: legittimazione a ricorrere e procedura di autorizzazione semplificata

T.A.R. Veneto, Sez. II 27 gennaio 2015, n. 89

Il T.A.R. Veneto, con la sentenza in rassegna, occupandosi dell’approvazione di un progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale di cava di calcare, ha preliminarmente esaminato la posizione dei ricorrenti per verificare la loro legittimazione ad agire.

In proposito ha correttamente rilevato che le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale di cui all’art. 13, l. 8 luglio 1986, n. 349, sono certamente legittimate ad agire nei giudizi che, come quello di cui si tratta, riguardano interessi della tutela ambientale.

Tale legittimazione è stata, però, esclusa per i comitati istituiti «in forma associativa temporanea», perché si rivelano come mera proiezione degli interessi dei soggetti partecipanti e, quindi, non sono portatori in modo continuativo di interessi diffusi radicati nel territorio; diversamente ragionando, viene significativamente aggiunto, si finirebbe con il dare ingresso ad una sorta di azione popolare che il nostro ordinamento non consente.

In senso del pari negativo il T.A.R. si è pronunciato relativamente alle contestazioni pervenute da singole persone cha hanno affermato di essere residenti in prossimità dei luoghi di cava.

Non è stato, invero, dimostrato un particolare collegamento con il territorio interessato dall’attività di cava, tale da far emergere la sussistenza di un interesse qualificato e specifico all’impugnazione; né, in particolare, è stato fatto riferimento al bene della vita che potrebbe subire un pregiudizio dalla menzionata attivazione, come il paesaggio, la salute, l’acqua, l’aria il suolo, il valore proprio del terreno.

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Cristina Romanelli