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Brevi asterischi su alcuni conflitti Stato-Regioni in tema di tutela dell’ambiente

Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 38

Attraverso soprattutto il lavoro della Corte costituzionale continua l’aratura del campo dei rapporti Stato-Regioni, e, specialmente per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, si definisce man mano sempre di più il mosaico delle rispettive sfere di legittimità d’azione e di competenza legislativa, secondo un incessante regolamento di confini che va a comporre il grande manuale del «chi può fare cosa» (nonostante il metodo sia tuttora sostanzialmente conflittuale e non certo di fisiologica collaborazione e sinergia normativa tra lo Stato e le Regioni).

Con la sentenza che brevemente si annota, la Corte costituzionale affronta e risolve tre diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate dallo Stato nei confronti della legge della Regione Veneto n. 11 del 2014 a vario titolo censurate per una pretesa violazione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente, e la soluzione delle questioni, come sempre più spesso è accaduto negli ultimissimi anni, non è andata a completo vantaggio della difesa statale, facendo invece fare alla legge regionale impugnata un passo indietro ma due in avanti: il che è sintomatico di una sempre maggior capacità delle Regioni di legiferare accortamente in questa delicata materia, in modo non aggressivo rispetto alle competenze dello Stato, e dunque di contribuire in maniera significativa alla configurazione di un sistema generale (e non della singola Regione) di cognizioni utili alla capacità di gestire correttamente, da parte delle Regioni, le loro competenze e dunque, cosa veramente importante alla fine, di dar corpo ad una conseguente e salubre azione amministrativa nei vari campi d’interesse.

Le questioni risolte nella sentenza sono molto diverse tra loro, essendo originate da tre norme della legge regionale finanziaria e dunque da un testo normativo, per così dire, generalista: la prima norma regionale (art. 65) riguardava direttamente la materia della valutazione di incidenza ambientale; la seconda (art. 56) concerneva l’annosa questione della combustione controllata in loco dei residui vegetali da attività agricole e la terza (art. 19) il sistema di remunerazione degli appaltatori di opere di regimazione di corsi d’acqua: solo la prima subisce la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

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Alessandro Savini