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È assoggettato alla disciplina in materia di rifiuti il pet-coke utilizzato come combustibile che non rispetti i limiti di cui alla parte V del d.lgs. 152/2006

Cass. Sez. III Pen. 16 gennaio 2015, n. 1985

Con una recente sentenza del gennaio 2015, la III Sezione penale della Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla qualificazione giuridica del pet-coke.
Il pet-coke o coke da petrolio è un composto, di carbone solido e impurità in quantità variabili, che costituisce una delle numerose sostanze derivanti dal processo di raffinazione del petrolio. Il coke è ampiamente utilizzato come combustibile nei cementifici e in siderurgia e, se il suo contenuto di zolfo è sufficientemente basso, anche nelle centrali elettriche. Il pet-coke può inoltre essere impiegato come materia prima per la fabbricazione di prodotti a base di carbone e di grafite. Composto da IPA (in particolare benzopirene) e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, il suo utilizzo va attentamente monitorato per evitare conseguenze per l’ambiente e la salute.

Con sentenza del 16 gennaio 2013, il Tribunale di Taranto aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di gestione illecita di rifiuti oggetto di contestazione, nei confronti di:
– Z. per aver importato, stoccato, acquistato e rivenduto 4340 t di pet-coke, aventi un tenore di zolfo e una percentuale di materie volatili eccedenti i limiti di legge;
– D. per aver gestito 700 t di pet-coke acquistati da D., aventi un contenuto di zolfo e materie volatili superiore ai limiti di legge.
Anche in assenza di un pronuncia di condanna, veniva disposta, ai sensi dell’art. 240, comma 2, n. 2, c.p., la confisca del pet-coke. Non rispettoso delle indicazioni dell’allegato X della parte V del d.lgs. n. 152/2006, il materiale doveva considerarsi rifiuto.

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Sonia Rosolen