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Acque meteoriche di dilavamento: il tortuoso percorso interpretativo della Corte di cassazione

Cass. Sez. III Pen. 22 gennaio 2015, n. 2832

1. La problematica relativa alla indeterminatezza del dettato normativo in tema di «acque» e gli sviluppi giurisprudenziali relativi alle «acque meteoriche di dilavamento». Un emblematico esempio della annosa criticità relativa alla indeterminatezza del dettato legislativo nell’ambito della produzione normativa italiana, che di fatto si estrinseca in formulazioni di norme spesso oscure, lacunose, ridondanti e, talvolta, persino farraginose, è rappresentato dalla disciplina delle «acque» contenuta nel Testo Unico ambientale.

All’acuirsi di tale criticità contribuisce, come si illustrerà più approfonditamente nel prosieguo, la attività ermeneutica ed applicativa della giurisprudenza della Corte di cassazione, come dimostrano la pronuncia n. 2867/141 e soprattutto la sentenza n. 2832/15, emanate dalla stessa Sezione (la III) della Suprema Corte a brevissima distanza temporale l’una dall’altra2.

Ai fini di una compiuta valutazione della problematica trattata e, segnatamente, al fine di comprendere le interferenze tra le varie «acque reflue» e quelle «meteoriche», risulta tuttavia necessario lo svolgimento di alcune sintetiche considerazioni relative alle definizioni normative in commento.

Le c.d. «acque meteoriche di dilavamento» vengono comunemente individuate nella frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti. Appartengono a tale categoria le «acque di prima pioggia» e le «acque di seconda pioggia»…

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Ludovica Regard