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Timidi spiragli concettuali sul servizio pubblico e tariffa rifiuti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5158 del 2021

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV 6 luglio 2021, n. 5158 riguarda il ricorso presentato dal gruppo Herambiente contro la Regione Emilia-Romagna e l’Autorità d’ambito regionale (che assume la forma di Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, ATERSIR), avverso la sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna, Sez. II 16 giugno 2020, n. 408.

Sono state impugnate più deliberazioni giuntali relative alla disciplina dei «Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati» ai sensi dell’art. 16, comma 1 «Disposizioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti urbani», della l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 il quale così recita: «In presenza di un soggetto privato proprietario dell’impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell’Allegato C, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l’affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l’Agenzia individua dette specificità, regola i flussi presso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti».

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Alberto Pierobon