Le emissioni in atmosfera: reato di evento e non di pericolo. Chiarezze e incertezze interpretative
Cass. Sez. III Pen. 14 settembre 2015, n. 36903
La sentenza in commento conferma quello che l’art. 269 T.U.A. sembrerebbe esprimere a chiare lettere: devono dotarsi di autorizzazione quegli impianti che producono emissioni nell’atmosfera (senza specifica alcuna sulla pericolosità delle stesse). Tale assunto, apparentemente superfluo, si rende necessario laddove si legga il seguente art. 279 T.U.A.: la fattispecie penale punisce coloro che, semplicemente, sono sprovvisti di autorizzazione a prescindere dall’effettiva emissione nell’atmosfera. L’intervento della Suprema Corte, pertanto, ha cercato di supplire a un’evidente mancanza di chiarezza normativa stigmatizzabile laddove si parli di una norma penale. Il reato in questione, può, pertanto, definirsi come reato di evento che, a differenza di quello di pericolo, non punisce la potenzialità o, appunto, il pericolo di realizzare un certo risultato, ma sposta la soglia di punibilità al verificarsi dell’evento stesso.
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Simone Marascialli